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Ordine degli Avvocati di Ferrara

Patrocinio a Spese dello Stato

Domanda di ammissione al patrocinio gratuito

Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 12.838,01. E' questo il nuovo limite di reddito previsto dal D.M. Giustizia 10 maggio 2023 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 130 del 06.06.2023) che ha aggiornato l'art. 76 comma 1 del D.P.R. n. 115/02 adeguando l'importo alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel biennio precedente. 
Dal 01 dicembre 2021, le domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dovranno essere presentate esclusivamente via web attraverso la piattaforma Riconosco, secondo le istruzioni di seguito riportate.
Gli avvocati iscritti nelle liste degli avvocati disponibili al Patrocinio a spese dello Stato appartenenti ad altri Fori d'Italia, dovranno necessariamente censire i propri dati anagrafici (solo la prima volta) inviando una richiesta all'indirizzo di pec ord.ferrara@cert.legalmail.it

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria
Commissione interna per il patrocinio a spese dello Stato
Contatti ufficio competente
info@ordineavvocatiferrara.it
Competenza dell'adozione dell'atto finale
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara
Termine del procedimento
Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione, il Consiglio dell'Ordine, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua dell'istanza presentata, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate.
Strumenti di tutela in favore dell'interessato
Nel caso in cui il Consiglio dell'Ordine respinga o dichiari inammissibile l'istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto.

 


Domanda di iscrizione/cancellazione dall'Elenco degli Avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato

Istanza da depositare presso l'Ufficio di Segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara

Unità organizzativa responsabili dell'istruttoria
Commissione interna per le istanze di iscrizione negli elenchi degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato
Contatti Ufficio competente
info@ordineavvocatiferrara.it
Competenza dell'adozione dell'atto finale
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara
Termine del procedimento
L'elenco è aggiornato una volta all'anno: entro il 31 gennaio.
Strumenti di tutela giurisdizionale in favore dell'interessato
Avverso il diniego di iscrizione è ammissibile il ricorso al TAR



Pillole - DPR N. 115


Adeguamento limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
DPR N. 115/2002
Cittadini Stranieri
Art. 80 - Nomina difensore

Regolamento adottato dall'Ordine degli Avvocati di Ferrara


Regolamento per l'inserimento nelle liste degli avvocati ammessi al Patrocinio a spese dello Stato

Protocollo sulla liquidazione degli onorari ai difensori di imputati e parti civili ammessi al patrocinio a spese dello Stato o di imputati irreperibili

Sottoscritto dal Tribunale di Ferrara, dall'Ordine degli Avvocati e dalla Camera Penale Ferrarese.


Protocollo d'intesa in materia di Patrocinio a spese dello Stato in materia penale

Circolare N. 6-2015


Adempimenti

Liquidazione del compenso spettante al difensore


Liquidazione dei compensi spettanti al difensore in materia di patrocinio a spese dello stato

Circolare ministeriale di chiarimenti sulle liquidazione dei compensi ai difensori con patrocinio a spese dello Stato


Art. 83, comma 3 bis, D.P.R. 115/2002 - Indicazioni operative












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