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Ordine degli Avvocati di Ferrara

Notifiche in proprio

Richiesta di autorizzazione a eseguire le notifiche

L'Avvocato che intende avvalersi delle facoltà previste dalla legge, deve munirsi di apposito "Registro Cronologico per gli Atti di Notificazione in materia civile, amministrativa e stragiudiziale ad uso dell'Avvocato", L. 21 gennaio 1994, n. 53 e D.M. 27 maggio 1994, il cui modello è stabilito dal Ministero di Giustizia.
Tale Registro è da consegnarsi unitamente alla richiesta di autorizzazione alle notifiche in proprio, all'Ufficio di Segreteria dell'Ordine.

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria
Commissione interna  per le Notifiche in Proprio
Contatti ufficio competente
info@ordineavvocatiferrara.it
Competenza di adozione dell'atto finale
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara
Termine del Procedimento
Termine generale di trenta giorni fissato dalla legge.
 


Istanza di autorizzazione alle notifiche

Legge 21 Gennaio 1994, N. 53


Facoltà di notificazione

Vademecum predisposto dal Triveneto


Informativa

Vademecum del COA di Ferrara


Vademecum-autorizzazioni e revoche notifiche in proprio


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