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Ordine degli Avvocati di Ferrara

Ammontare complessivo dei premi

Articolo 20, comma 1 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti.


Secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 31.08.2013, n. 101, gli Ordini professionali non sono tenuti a mappare il ciclo della gestione delle performance.


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