Ordine degli Avvocati di Ferrara
Termini temporali
art. 42, c. 1, lett.b), d.lgs. n. 33/2013
1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:
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b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
L'obbligo di pubblicazione non è applicabile all'amministrazione






