Ordine degli Avvocati di Ferrara
Indicatore di Tempestività dei pagamenti
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 articolo 33
Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell’amministrazione
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi prestazioni professionali e forniture, denominato indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, nonchè l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall’anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato ‘indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti, nonchè l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalita’ definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.
| ANNO 2025 | Tempi di pagamento | Indicatore trimestrale di tempestività di pagamento | Indicatore annuale di tempestività | Ammontare complessivo debiti scaduti |
| BENI | 30 gg. data fattura | 100% | 100% | 0 |
| SERVIZI | 30 gg. data fattura | 100% | 100% | 0 |
| PRESTAZIONI PROFESSIONALI | A vista | 100% | 100% | 0 |
| FORNITURE | Entro la data indicata dal fornitore | 100% | 100% | 0 |





