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Ordine degli Avvocati di Ferrara

Indicatore di Tempestività dei pagamenti

D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 articolo 33
Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell’amministrazione
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi prestazioni professionali e forniture, denominato indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, nonchè l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall’anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato ‘indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti, nonchè l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalita’ definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.


ANNO 2025 Tempi di pagamento Indicatore trimestrale di tempestività di pagamento Indicatore annuale di tempestività Ammontare complessivo debiti scaduti
BENI    30 gg. data fattura 100% 100% 0
SERVIZI  30 gg. data fattura 100% 100% 0
PRESTAZIONI PROFESSIONALI A vista 100% 100% 0
FORNITURE Entro la data indicata dal fornitore 100% 100% 0



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