Salta al contenuto principale




Ordine degli Avvocati di Ferrara

Bilancio preventivo e consuntivo

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 articolo 29 commi 1, 1-bis
Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonchè dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonchè i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell’articolo 7, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.

Preventivo gestionale finanziario entrate 2025
Preventivo gestionale finanziario uscite 2025
Rendiconto finanziario entrate 2025
Rendiconto finanziario uscite 2025
Prospetto di concordanza 2025
Quadro generale riassuntivo finanziario 2025
 



C.F. 80016110381 / COOKIE POLICY / Mappa del sito / Dichiarazione di accessibilità

deltacommerce